Equipollenza

Cos'è l'EQUIPOLLENZA:

L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.L’equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale. 

Normativa di riferimento per l’equipollenza dei titoli di studio

Riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati da istituti professionali: Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009

Titoli di studio conseguiti all’estero: Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011

Sintesi normativa in materia di equipollenza e modello di domanda

Riconoscimento dell’equipollenza dei corsi di formazione non previsti nella tabella A annessa al decreto interministeriale del 16/04/2009

Nota MIUR prot. n. 4268 del 01/08/2013

Nota MIUR prot. n. 1322 del 12/03/2013

Nota MIUR prot. n. 8392 del 21/12/2012

Nota MIUR prot. n. 4358 del 09/07/2012

Nota MIUR prot. n. 2224 del 01/04/2011

Nota MIUR prot. n. 9323 del 27/12/2010

Competenza linguistica necessaria per l’esercizio della professione docente.
Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 del decreto legislativo n. 206/2007.

Nota MIUR prot. n. 5274 del 7/10/2013 e nota Ambito territoriale di Novara prot. n. 6885 del 14/10/2013

La competenza degli Uffici Scolastici è limitata ai soli titoli di scuola superiore di primo e secondo grado.

Cos'è l'EQUIVALENZA:

Si tratta di una procedura di emergenza che viene richiesta direttamente al Ministero dell'Istruzione nel caso si debba partecipare ad un concorso e non si abbia ancora in mano l'equipollenza del diploma. La risposta che si otterrà di avvenuta equivalenza vale solo una volta e quindi andrà ripetuta ad ogni domanda di concorso. Questo ufficio non si occupa di equivalenza, ma suggerisce di scaricare questo  "Modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio stranieri - Diplomi", che può essere inviato tramite posta elettronica, anzichè via raccomandata.

 

Per le richieste di 

  1. Equipollenze  dei diplomi di scuola secondaria di I° e II°, scaricare il Vademecum con il fac simile di domanda; domanda di equipollenza in formato .doc; nel Vademecum si parla anche di come si ottiene l'equivalenza.
  2. Equivalenze ai fini professionali; consultare anche il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Riguardo ai problemi legati alla traduzione e legalizzazione dei documenti si fa riferimento a questa pagina del Ministero degli Esteri.

ATTENZIONE: per la "DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI DI FORMAZIONE SUPERIORE A FINI DI PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE O DI PUNTEGGI PER PROGRESSIONE INTERNA DEI DIPENDENTI PUBBLICI"  (ad esempio: riconoscimenti dei titoli stranieri ai fini dell'inserimento in terza fascia del personale ATA 2021), leggere questa nota  e questo allegato 

Link al vademecum dell'USR di Bologna per integrare le informazioni,

 Il Vademecum :

Equipollenza titoli accademici

Per le equipollenze dei titoli universitari è necessario rivolgersi all'Università, presso la segreteria del corso di Laurea più simile al proprio percorso accademico. A titolo di esempio, si suggerisce la lettura di questa pagina dell'Università di Bologna per iniziare a capire i procedimenti legati all'equipollenza di livello accademico.

 Fac simile domanda di equipollenza dei titoli accademici, secondo la Legge 12.12.1951, n° 1563, da inviare al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - D.G. DGSINFS - Ufficio IV - Via Michele Carcani, 61 - 00153 ROMA.

 Equipollenze dei titoli conseguiti dal personale della Polizia di Stato con quelli degli istituti professioni

Il personale della Polizia di Stato può consultare il relativo articolo sul sito del Miur

 

Equivalenza titoli accademici

Per le equivalenze dei titoli accademici, consultare anche questa pagina sul sito della Funzione Pubblica; scarica il fac simile domanda di equivalenza titoli universitari . Tale procedura è suggerita per la partecipazione ai concorsi. 

Patrocinio gratuito

Cos'è il PATROCINIO

Il patrocinio consente l'uso del logo dell'USR di Firenze per eventi che si svolgono in un periodo di tempo determinato. Tali eventi devono essere attinenti con le materie di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale;devono avere carattere regionale/subregionale e devono essere significativi sia per la rilevanza sia per la qualità dei contenuti; devono inoltre, avere una rilevanza esterna di particolare significato nel territorio. Il patrocinio è valido per un solo evento.

  1. Patrocini,  visitare la pagina "Richieste Patrocinio" dell'USR di Firenze
Tutte le richieste e la relativa documentazione dovranno essere inviate in formato digitale e accessibile (non scansionato).
Le domande di patrocinio possono essere proposte da:
  • istituzioni pubbliche;
  • organismi privati ad alta rappresentatività. L'alta rappresentatività deve essere attestata o dal numero di iscritti, che deve essere una quota significativa della categoria di riferimento (nel caso di associazioni rappresentative di determinate categorie o gruppi), oppure dalla appartenenza ad una struttura organizzativa con elevata diffusione sul territorio;
  • soggetti privati che realizzino l'iniziativa, per la quale richiedono il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, su commissione o con il contributo finanziario di un ente pubblico.

Le domande di patrocinio sono prese in considerazione soltanto per iniziative:

  • gratuite;
  • che si svolgono in un periodo di tempo determinato;
  • attinenti con le materie di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale;
  • aventi carattere regionale/subregionale;
  • significative sia per la rilevanza sia per la qualità dei contenuti;
  • che non si esauriscano nell'ambito interno del soggetto che le promuove, ma abbiano una rilevanza esterna di particolare significato nel territorio.

Non possono essere accolte domande di patrocinio per iniziative che:

  • perseguano, anche solo indirettamente, finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte, aziende, ecc.
  • si propongono come raccolta di fondi anche se indirizzati a fini filantropici;
  • ricadano nell'ambito applicativo di protocolli d'intesa, convenzioni o forme di collaborazione da parte di Uffici dell'Amministrazione Centrale, Uffici Scolastici Regionali o Istituzioni Scolastiche;
  • vengano promosse da Istituzioni scolastiche statali e/o paritarie (vedi nota MIUR n. 9248/GM del 14 novembre 2008);
  • abbiano una ricaduta nazionale/interregionale: per tali iniziative la richiesta deve essere inoltrata al Ministero dell'Istruzione, secondo le indicazioni reperibili all'indirizzo:
    https://www.miur.gov.it/web/guest/richiedere-un-patrocinio
Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma viene concesso esclusivamente per la durata del singolo evento. Non si estende, dunque, a ulteriori iniziative dello stesso tipo o dello stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta.
Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche della regione vogliano utilizzare il logo ufficiale di questo USR per convegni, mostre, seminari, ecc, potranno richiederlo via e-mailallegando alla domanda documentazione idonea (che attesti, in ogni caso, che le iniziative abbiamo gli stessi requisiti richiesti per la concessione di patrocinio), all'indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Visualizza la nota:
Scarica il modello:
 
Adesioni presidenziali - indicazioni operative: nota MIUR 21500/2017

Riconoscimento professione docente

Cos'è il RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

Un docente riconosciuto tale in un paese straniero, potrebbe avere la possibilità di insegnare anche in Italia. Per la procedura relativa, esclusivamente on line, il Miur chiarisce come fare:

Accreditamento enti e formazione

Cos'è l'ACCREDITAMENTO ENTI E FORMAZIONE

Gli enti che lavorano per la formazione dei docenti devono essere accreditati dal MIUR nella piattaforma predisposta:

Baccellierato Internazionale

Che cos’è

Il Diploma di Baccellierato Internazionale (I.B.) è un titolo riconosciuto in diversi paesi, tra cui l’Italia.

Esso è rilasciato dalla International Baccalaureate Organization (I.B.O.), organizzazione non governativa a carattere internazionale, con sede in Ginevra. Tale Ente accredita un programma di studi internazionali adottato dalle scuole a lui associate.

Validità

a) Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso scuole riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e iscritte nell’elenco di cui all’art.2 legge 738/86: è automaticamente equipollente – quindi valido a tutti gli effetti di legge – ad un Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

In tal caso il Consolato Generale d’Italia in Ginevra deve certificare, tramite apposizione di un timbro, l’esenzione da legalizzazione ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (legge 1253 del 20 dicembre 1966).

 Tale diploma dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.

Inoltre, sempre ai fini dell’iscrizione alle università, gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi devono essere stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

 b) Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso scuole che non risultano rientrare tra quelle riconosciute con specifico Decreto del Ministero dell’Istruzione: è necessario rivolgersi alla I.B.O. che chiederà a sua volta al Consolato Generale d’Italia in Ginevra il rilascio dell’Attestazione di valore del Diploma, indispensabile per la spendibilità del titolo in Italia (proseguimento studi all’università o lavoro).

In questo caso il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad analogo titolo di studio italiano seguendo l’istruttoria prevista per i titoli conseguiti all’estero. 

 Elenco Ufficiale delle Scuole di BACALEUREAT internazionali

L'elenco delle scuole che erogano il diploma di Baccelleriato Internazione è consultabile sul sito  https://www.ibo.org/ ,  in una pubblicazione sempre aggiornata dal titolo 

IB World Schools Yearbook 2020 – digital version   

Ognuno può verificare quindi in completa autonomia, se il proprio diploma straniero rientra o meno nel Baccelleriato.