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Cos'è l'EQUIPOLLENZA:

L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici. L’equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale. 

La competenza degli Uffici Scolastici come il nostro, è limitata all'equipollenza dei soli titoli di scuola superiore di primo e secondo grado.

Per le richieste di 

 

Normativa di riferimento per l’equipollenza dei titoli di studio

Riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati da istituti professionali: Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009

Titoli di studio conseguiti all’estero: Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011

Sintesi normativa in materia di equipollenza e modello di domanda

Riconoscimento dell’equipollenza dei corsi di formazione non previsti nella tabella A annessa al decreto interministeriale del 16/04/2009

Nota MIUR prot. n. 4268 del 01/08/2013

Nota MIUR prot. n. 1322 del 12/03/2013

Nota MIUR prot. n. 8392 del 21/12/2012

Nota MIUR prot. n. 4358 del 09/07/2012

Nota MIUR prot. n. 2224 del 01/04/2011

Nota MIUR prot. n. 9323 del 27/12/2010

Competenza linguistica necessaria per l’esercizio della professione docente.
Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 del decreto legislativo n. 206/2007.

Nota MIUR prot. n. 5274 del 7/10/2013 e nota Ambito territoriale di Novara prot. n. 6885 del 14/10/2013

 

 

 Equipollenze dei titoli conseguiti dal personale della Polizia di Stato con quelli degli istituti professioni

Il personale della Polizia di Stato può consultare il relativo articolo sul sito del Miur

 

NON CI OCCUPIAMO DI EQUIPOLLENZA DEI TITOLI ACCADEMICI 

Per le equipollenze dei titoli universitari è necessario rivolgersi all'Università, presso la segreteria del corso di Laurea più simile al proprio percorso accademico, come si evince da questo articolo dedicato all'argomento in questione, sul sito del MUR; suggeriamo la lettura di questi due articoli:

  1. Equipollenze titoli stranieri  
  2. Riconoscimento titoli esteri AFAM

 

È possibile scaricare il fac simile per la domanda di equipollenza dei titoli accademici artistici musicali, secondo la Legge 12.12.1951, n° 1563, da inviare al Ministero dell’Università e Ricerca - D.G. DGSINFS - Ufficio IV - Via Michele Carcani, 61 - 00153 ROMA.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

NON CI OCCUPIAMO DI EQUIVALENZA DEI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Cos'è l'EQUIVALENZA?

Si tratta di una procedura di emergenza che viene richiesta direttamente al Ministero dell'Istruzione, nel caso si debba partecipare ad un concorso e non si abbia ancora in mano l'equipollenza del diploma. La risposta che si otterrà di avvenuta equivalenza vale solo una volta e quindi andrà ripetuta ad ogni domanda di concorso. Questo ufficio non si occupa di equivalenza, ma suggerisce di scaricare questo  "Modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio stranieri - Diplomi", che può essere inviato tramite posta elettronica, anzichè via raccomandata. Di recente la normativa sull'equivalenza sta cambiando in favore di un riconoscimento più equitario fra i titoli stranieri legalmente riconosciuti almeno nell'Unione Europea. Per questo motivo si chiede di essere molto attenti nella lettura dei bandi di concorso cui si vuole partecipare, soprattutto laddove si menzioni la legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha rivisto le norme sull'equivalenza, chiedendo sempre di inivare la documentazione con il bando di concorso cui si vuole partecipare al Ministero, ma rimandando al riconoscimento del titolo straniero solo dopo la vincita del concorso stesso. La norma non è valida per i concorsi per docenti.

 

Per le richieste di 

Riguardo ai problemi legati alla traduzione e legalizzazione dei documenti si fa riferimento a questa pagina del Ministero degli Esteri.

Aggiornamento a febbraio 2022: ATTENZIONE: per la "DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI DI FORMAZIONE SUPERIORE A FINI DI PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE O DI PUNTEGGI PER PROGRESSIONE INTERNA DEI DIPENDENTI PUBBLICI"  (ad esempio: riconoscimenti dei titoli stranieri ai fini dell'inserimento in terza fascia del personale ATA 2021), leggere questa nota  e questo allegato . In pratica ci sono importanti modifiche all'art.38 del DLGS 165/2001, come si può leggere di seguito. 

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MODIFICHE ALL’ART. 38 DEL DLGS 165/2001 - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ESTERO, PER FINALITÀ DIVERSE DALL’ACCESSO A UNA PUBBLICA SELEZIONE.

Aggiornamento del 12 dicembre 2023

La legge 25 febbraio 2022, n. 15, (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 28-quinquies) la modifica  dell'art. 38, comma 3 e l'introduzione dei commi 3.1 e 3.2, all'art. 38 medesimo.


A motivo di tale modifica, con riguardo ai concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, non è più possibile attivare il procedimento di equivalenza.


Con riguardo, invece, al diverso caso in cui si voglia spendere un titolo accademico estero per l’attribuzione di punteggio, la normativa d riferimento è un’altra, derivata dal combinato di: art.3 comma 1 lett.a) decreto presidente della repubblica (d.p.r.) n.189/2009; artt. 3 comma 4, 18, 19, 19 bis, 33 del d.p.r. n.445/2000, art. 2 e 48 d.p.r n.394/1999.


Il titolo estero non può essere speso quale titolo di accesso, ma solo quale titolo ulteriore rispetto al titolo richiesto come requisito di accesso alla procedura concorsuale, oppure quale titolo valutabile nelle procedure di riqualificazione del pubblico dipendente. 


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Link al vademecum dell'USR di Bologna per integrare le informazioni,

 Il Vademecum :

 

NON CI OCCUPIAMO DI EQUIVALENZA DEI TITOLI ACCADEMICI 

Per le equivalenze dei titoli accademici, consultare anche questa pagina sul sito della Funzione Pubblica; scarica il fac simile domanda di equivalenza titoli universitari . Tale procedura è suggerita per la partecipazione ai concorsi. 

 

Cos'è il RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

Un docente riconosciuto tale in un paese straniero, potrebbe avere la possibilità di insegnare anche in Italia. Per la procedura relativa, esclusivamente on line, il Miur chiarisce come fare:

Questo Ufficio si occupa del Riconoscimento della professione docente solo per le eventuali  MISURE COMPENSATIVE che il Ministero riterrà opportune per il riconoscimento stesso.


Cos'è l'ACCREDITAMENTO ENTI E FORMAZIONE

Gli enti che lavorano per la formazione dei docenti devono essere accreditati dal MIUR nella piattaforma predisposta:


Recupero DIPLOMA SMARRITO

 


Che cos’è

Il Diploma di Baccellierato Internazionale (I.B.) è un titolo riconosciuto in diversi paesi, tra cui l’Italia.

Esso è rilasciato dalla International Baccalaureate Organization (I.B.O.), organizzazione non governativa a carattere internazionale, con sede in Ginevra. Tale Ente accredita un programma di studi internazionali adottato dalle scuole a lui associate.

Validità

a) Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso scuole riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e iscritte nell’elenco di cui all’art.2 legge 738/86: è automaticamente equipollente – quindi valido a tutti gli effetti di legge – ad un Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

In tal caso il Consolato Generale d’Italia in Ginevra deve certificare, tramite apposizione di un timbro, l’esenzione da legalizzazione ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (legge 1253 del 20 dicembre 1966).

 Tale diploma dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.

Inoltre, sempre ai fini dell’iscrizione alle università, gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi devono essere stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

 b) Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso scuole che non risultano rientrare tra quelle riconosciute con specifico Decreto del Ministero dell’Istruzione: è necessario rivolgersi alla I.B.O. che chiederà a sua volta al Consolato Generale d’Italia in Ginevra il rilascio dell’Attestazione di valore del Diploma, indispensabile per la spendibilità del titolo in Italia (proseguimento studi all’università o lavoro).

In questo caso il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad analogo titolo di studio italiano seguendo l’istruttoria prevista per i titoli conseguiti all’estero. 

 Elenco Ufficiale delle Scuole di BACALEUREAT internazionali

L'elenco delle scuole che erogano il diploma di Baccelleriato Internazione è consultabile sul sito  https://www.ibo.org/ ,  in una pubblicazione sempre aggiornata dal titolo 

IB World Schools Yearbook 2020 – digital version   

Ognuno può verificare quindi in completa autonomia, se il proprio diploma straniero rientra o meno nel Baccelleriato. 

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